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NUOVI OBBLIGHI PER LE IMPRESE

L’art. 42 Legge n. 88/2009, modificando l’art. 2250 del Codice Civile, introduce nuovi obblighi di comunicazione via Web per le imprese;

le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che dispongono “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” devono fornire – attraverso tale mezzo – le seguenti informazioni:

Società di Capitali - Società di Persone
(commi 1 e 3, art. 2250
- la sede della società
- l'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta
- il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese (coincidende con il Codice Fiscale)
- lo stato di liquidazione a seguito di scioglimento della società

Società di Capitali
(comma 2, art. 2250
- il capitale sociale nella somma versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio

Srl e SPA
(comma 4, art. 2250)
- la sussistenza di un unico socio (società unipersonale)

Dal momento che la Legge n. 88/2009 è già in vigore, le società che non vi abbiano provveduto dovranno senza indugio aggiornare i propri siti Web con le informazioni innanzi indicate.

Attenzione a non sottovalutare questo semplice adempimento: la sua omessa esecuzione, ai sensi dell’art. 2630 Codice Civile, espone la società ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2065 Euro.

 

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